Art. 4.
(Livelli essenziali di assistenza).

      1. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n,  502, e successive modificazioni, in modo da garantire:

          a) l'assistenza integrata della donna nella fase della gravidanza;

          b) l'assistenza, nella fase del parto, alla madre e al neonato;

          c) che la libertà di scelta della donna sulle modalità del parto possa essere esercitata, compatibilmente con le condizioni medico-cliniche, in ogni momento e in qualsiasi struttura sanitaria del territorio nazionale;

          d) una costante formazione del personale sanitario competente ad eseguire interventi di parto analgesia;

          e) una costante informazione sulla salute della madre e del neonato, ivi comprese le tematiche relative alle vaccinazioni.